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La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 11 del 25 marzo 2014, ha risposto ad un quesito del Fiaip (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), in merito al fatto se debbano essere iscritti all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) i collaboratori delle società di mediazione creditizia. Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale in questione. Tale soluzione trova fondamento nella recente modifica apportata dal D. Lgs. 169/2012 al D. Lgs. 141/2010, al cui art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies in base al quale “ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.